Bolzano – Lei, lui e l’avvocato – episodio pilota, 2013-14

L’avvocato che, quand’anche sprovvisto di formale procura alle liti, abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi (Nel caso di specie, il professionista agiva nei confronti di una parte al fine di ottenere la revisione delle misure economiche stabilite nel precedente giudizio di separazione personale, nel quale aveva di fatto assistito entrambi i coniugi, ancorché sprovvisto di formale procura alle liti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura). (CNF 23 luglio 2013, n. 137).

La “ratio” dell’art. 51 cdf, che disciplina l’assunzione dell’incarico contro un ex cliente, prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel corso del precedente incarico e deve essere individuata nella tutela dell’immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale.  (CNF 30 aprile 2012, n. 76).

 

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